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Legge 18/11/1998 n. 41515. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis, della legge n.109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 16. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data. 17. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici 1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato: a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n.14, per quanto compatibile; b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari; c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari. 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare a) nei casi di appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare". 3. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Art. 7 - Licitazione privata 1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: "Licitazione privata e licitazione privata semplificata". 2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto. 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7". Art. 8 - Ulteriori modifiche alla legge n. 109 1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: "le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "i principi desumibili dalle disposizioni". 2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n.109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: "coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione," sono sostituite dalle seguenti: "coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,". 4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "nuovo capitolato generale d'appalto" sono inserite le seguenti: "che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e" e le parole: "per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939 n. 1089". 5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole: "17, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 7". 6. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: "strettamente" è soppressa. 7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939 n. 1089". 8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: "anche su richiesta", è inserita la seguente: "motivata" e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10". 9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli". 10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito dai seguenti: "10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: a) la Segreteria tecnica; b) il Servizio ispettivo; c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione. 10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. 10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430. 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri". 11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". |
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